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FIR digitale e RENTRI: chi è obbligato e come collegare il gestionale

Dal 16 settembre 2026 gli iscritti al RENTRI emettono solo il FIR digitale. Chi è obbligato, le scadenze, il registro e il collegamento del gestionale, anche per le imprese edili.

In breve

Il RENTRI è il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Ministero dell'Ambiente. Gli iscritti tengono registro di carico e scarico e formulario (FIR) solo in digitale; chi non è obbligato usa il FIR cartaceo, vidimato digitalmente. Entrambi si gestiscono dal portale, gratis, oppure dal gestionale collegato alle API ufficiali, senza scrivere due volte i dati.

Per chi è iscritto al RENTRI, il 15 settembre 2026 è stato l'ultimo giorno del formulario di carta a scelta. Da qui in avanti conviene che i dati del FIR nascano nel gestionale, invece di essere ricopiati sul portale.

Cos'è il RENTRI e cosa cambia con il FIR digitale

Il RENTRI è il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006. Lo gestisce il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Le regole sono nel D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in vigore dal 15 giugno 2023: nuovi modelli di registro e formulario, iscrizione per gruppi, trasmissione dei dati.

Il FIR digitale, che il RENTRI chiama xFIR, è un documento informatico, non il PDF di un modulo di carta. Secondo l'art. 7 del decreto:

  • è vidimato con un codice univoco assegnato attraverso il RENTRI;
  • si compila un pezzo alla volta, e ciascun soggetto firma la propria parte con strumenti di firma elettronica;
  • quando il destinatario lo controfirma, il RENTRI lo rende disponibile a tutti: nessuna copia da spedire.

Chi deve iscriversi al RENTRI e chi no

L'obbligo dipende dal tipo di rifiuto, dall'attività e, per alcuni produttori, dal numero di dipendenti. L'elenco completo, aggiornato alla legge di bilancio 2026, è nell'area operatori del portale RENTRI.

Devono iscriversi

  • Gli impianti che trattano rifiuti
  • Chi produce rifiuti pericolosi, e chi li raccoglie, trasporta, commercia o fa da intermediario
  • Per i non pericolosi: trasportatori professionali (non chi trasporta i propri), commercianti e intermediari
  • Per i non pericolosi: i produttori con più di 10 dipendenti i cui rifiuti vengono da lavorazioni industriali o artigianali, da attività di recupero e smaltimento o dal trattamento delle acque

Non sono obbligati

  • I produttori di quei rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti
  • I produttori di altri rifiuti non pericolosi
  • Dal 1° gennaio 2026, i consorzi e i produttori a cui si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 190

L'esclusione del 2026 viene dalla legge di bilancio (legge 199/2025). I commi 5 e 6 dell'art. 190 riguardano per esempio gli imprenditori agricoli e, per i rifiuti pericolosi, acconciatori, estetisti e tatuatori.

Chi non è iscritto usa il FIR cartaceo e lo vidima digitalmente dall'area dei produttori non iscritti; con un gestionale collegato al RENTRI può vidimarlo in via telematica.

Imprese edili, impiantisti e manutentori

Chi gestisce cantieri edili si chiede prima di tutto se l'impresa debba iscriversi. I rifiuti da costruzione e demolizione sono una categoria a sé (art. 184, comma 3, lettera b), diversa da quelle che fanno scattare l'obbligo per i non pericolosi.

Un'impresa che produce solo rifiuti non pericolosi da cantiere, quindi, di norma non è obbligata come produttore; lo diventa se produce rifiuti pericolosi, per esempio materiali contenenti amianto. Il trasporto, salvo le eccezioni di legge, viaggia comunque con il formulario.

Per impiantisti, manutentori e piccoli interventi edili c'è una regola pratica: l'art. 193, comma 19 considera i rifiuti della manutenzione prodotti presso la sede di chi fa l'intervento. Se le quantità sono limitate, il trasporto dal cliente alla sede può viaggiare con un DDT che indica luogo di produzione, tipologia e quantità, al posto del FIR.

Un gestionale per impiantisti può generare quel DDT dal rapportino di lavoro digitale, con i dati già inseriti dal tecnico.

Le date del RENTRI, dall'iscrizione al FIR digitale obbligatorio

L'iscrizione è avvenuta in tre finestre, per gruppi di operatori. Il FIR digitale è partito il 13 febbraio 2026 ed è obbligatorio per gli iscritti dal 16 settembre 2026.

Fonti: D.M. 59/2023, calendario pubblicato dal RENTRI, D.L. 200/2025 convertito dalla legge 26/2026.
QuandoCosaPer chi
Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025Prima finestra di iscrizioneImpianti, trasportatori, intermediari, produttori con più di 50 dipendenti
13 febbraio 2025Nuovi modelli di registro e FIR, registro digitale per gli iscritti, FIR cartaceo con vidimazione digitaleTutti
Dal 15 giugno al 14 agosto 2025Seconda finestra di iscrizioneProduttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026Terza finestra di iscrizioneGli altri produttori obbligati di rifiuti pericolosi
13 febbraio 2026Parte il FIR digitale; i dati dei FIR dei rifiuti pericolosi vanno trasmessi al RENTRIIscritti
30 giugno 2026Termine di legge da cui la geolocalizzazione dei mezzi è requisito per la categoria 5 dell'Albo; tempi e modalità li fissa l'AlboTrasportatori di rifiuti pericolosi
31 luglio 2026Il decreto direttoriale 210/2026 aggiorna le modalità di compilazione di FIR e registroTutti
15 settembre 2026Ultimo giorno del FIR cartaceo a scelta; da questa data si applicano le sanzioni sui dati dei FIRIscritti
16 settembre 2026FIR digitale obbligatorioIscritti

Il periodo con la carta a scelta e il rinvio delle sanzioni vengono dall'art. 13 del D.L. 200/2025, convertito dalla legge 26/2026; il Ministero ha riassunto le regole in una scheda.

Il 31 luglio 2026 il decreto direttoriale 210/2026 ha aggiornato la compilazione di formulario e registro: se usi un gestionale collegato, chiedi a chi lo mantiene se l'ha già recepito.

Registro di carico e scarico digitale: tempi e regole

Dalla data di iscrizione il registro di carico e scarico si tiene solo in digitale, vidimato con un codice univoco assegnato attraverso il RENTRI. Il decreto chiede numeri di registrazione progressivi e non modificabili, e che ogni rettifica resti memorizzata con l'utente, la data e l'ora (art. 4). Un foglio Excel non soddisfa questi requisiti.

I tempi sono due e vanno tenuti distinti: l'annotazione nel registro (art. 190, comma 3) e la trasmissione al RENTRI (art. 15 del decreto).

Termini del registro di carico e scarico. Fonti: art. 190 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 59/2023.
CosaEntro quando
Annotazione, produttori10 giorni lavorativi dalla produzione o dallo scarico
Annotazione, trasportatori e intermediari10 giorni lavorativi dalla consegna all'impianto
Annotazione, impianti di recupero e smaltimento2 giorni lavorativi dalla presa in carico
Trasmissione al RENTRIUna volta al mese, entro la fine del mese successivo all'annotazione, solo se nel mese ci sono annotazioni
Conservazione di registri e formulari3 anni dall'ultima registrazione

Per i formulari, al RENTRI vanno trasmessi i dati dei soli rifiuti pericolosi.

Come funziona il FIR digitale, passo per passo

Il formulario si compila a più mani, e ognuno firma la propria parte.

  1. Il produttore, o il trasportatore su sua richiesta, crea il formulario e il RENTRI assegna il codice di vidimazione.
  2. Produttore e primo trasportatore compilano e firmano i dati di partenza e del trasporto.
  3. Durante il viaggio il rifiuto è accompagnato dalla stampa del FIR o dal formulario su telefono o tablet. Trasbordi, soste tecniche e annotazioni li aggiunge e li firma chi li fa.
  4. Il destinatario accetta il rifiuto, o lo respinge in tutto o in parte, e firma. Se lo respinge, il produttore, o il trasportatore d'accordo con lui, indica un nuovo destinatario.
  5. La copia completa torna a tutti i soggetti attraverso il RENTRI.

Per firmare, il RENTRI mette a disposizione una firma remota con un certificato proprio e l'app RENTRI FIR Digitale, che dal 5 agosto 2026 richiede Android 10 o iOS 16 o versioni successive. La documentazione tecnica ufficiale descrive gli stati del formulario uno per uno.

Le API del RENTRI per collegare il gestionale

Il RENTRI mette a disposizione API ufficiali per fare dal proprio gestionale quello che si fa sul portale. Il decreto lo prevede espressamente: gli operatori rendono il loro sistema gestionale interoperabile con il RENTRI (art. 15), oppure usano i servizi di supporto del Ministero.

Un buon collegamento fa quattro cose:

  • il FIR nasce dall'ordine di ritiro o dal DDT già presente nel gestionale, con anagrafiche e codici presi dalle tabelle ufficiali;
  • quando il destinatario accetta, la quantità verificata torna nel gestionale e chiude lo scarico;
  • a fine mese le registrazioni partono verso il RENTRI da sole, con l'elenco degli scarti da sistemare;
  • costi e quantità di smaltimento finiscono sulla commessa o sul cantiere che li ha prodotti.

L'ultimo punto interessa chi usa un software di gestione delle commesse edili o un gestionale di produzione: lo smaltimento diventa una voce di costo come le altre. Ne parliamo nelle pagine su edilizia e impianti e sull'industria; la parte tecnica è nella pagina sulle integrazioni tra software.

Un'avvertenza: le specifiche tecniche cambiano. Per il decreto le modifiche si applicano dal sesto mese dopo la pubblicazione (art. 8), e le API hanno un registro delle versioni. Un collegamento al RENTRI va seguito nel tempo, anche dopo la consegna.

Per il vostro tecnicoI servizi delle API e l'accesso con certificato

La documentazione per gli sviluppatori elenca questi servizi di interoperabilità, con un ambiente demo separato dalla produzione.

ServizioA cosa serve
anagraficheLeggere le proprie unità locali iscritte e i relativi registri
codificheLe tabelle di codifica usate da tutti i servizi
vidimazione-formulariProdurre e vidimare i FIR, anche per i produttori non iscritti ma registrati
dati-registriTrasmettere le registrazioni del registro di carico e scarico
formulariCompilare e gestire i FIR digitali e trasmetterne i dati
ca-rentriFirma remota con il certificato di dominio RENTRI

Per usarle l'operatore si accredita nell'area riservata: il primo accesso spetta a chi lo rappresenta, che può poi indicare degli incaricati. Ogni richiesta porta un token firmato con un certificato: uno qualificato secondo il regolamento eIDAS, oppure il certificato di dominio che rilascia il RENTRI stesso, valido solo lì.

Se il tuo software non supporta il RENTRI

Le strade sono quattro, e la più piccola a volte è quella giusta.

  1. Usare i servizi di supporto e l'app del RENTRI, gratuiti. Per chi emette pochi formulari al mese bastano, al prezzo di scrivere due volte alcuni dati.
  2. Chiedere al produttore del gestionale se e quando supporterà le API, e a quali condizioni.
  3. Delegare gli adempimenti all'associazione di categoria o a una sua società di servizi, come prevede l'art. 18 del decreto. La responsabilità dei dati resta al produttore.
  4. Costruire un ponte: un'integrazione che legge i dati dal gestionale che usi e li porta al RENTRI, senza cambiare programma. È un caso tipico di automazione dei processi aziendali.

Se il ponte conviene dipende dal volume: con molti formulari a settimana, più cantieri o più unità locali si ripaga; con pochi formulari al mese di solito no, e te lo diciamo. Le voci di costo sono nella guida su quanto costa un gestionale su misura.

Sanzioni RENTRI e FIR: cosa rischia chi sbaglia

Le sanzioni sono nell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, che per il registro prevede importi più alti di quelli legati al RENTRI.

Le sanzioni principali dell'art. 258, dal minimo al massimo.
ViolazioneSanzione
Mancata o irregolare iscrizione al RENTRI€ 500-2.000 per i non pericolosi, € 1.000-3.000 per i pericolosi; un terzo se ci si iscrive entro 60 giorni dalla scadenza
Mancata o incompleta trasmissione dei datiStessi importi; per i dati dei FIR, dal 15 settembre 2026
Registro omesso o incompleto€ 4.000-20.000, per i pericolosi € 10.000-30.000; sotto i 15 dipendenti € 1.040-6.200 e € 2.070-12.400
Trasporto senza FIR o con dati incompleti o inesatti€ 1.600-10.000; per i rifiuti pericolosi senza formulario, reclusione da uno a tre anni

Tre regole contano nella pratica:

  • errori materiali e violazioni formali non si sanzionano;
  • se lo stesso dato inesatto si ripete in serie, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo (comma 13);
  • se le informazioni di registro o formulario si ricostruiscono correttamente dalle altre scritture obbligatorie, la sanzione scende a 260-1.550 euro (comma 5).

Per i casi concreti la valutazione spetta al consulente ambientale o al legale.

Domande frequenti

Hai un'altra domanda? Scrivici

Un'impresa edile che produce solo macerie deve iscriversi al RENTRI?

Di norma no: i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione non fanno scattare l'obbligo. Lo fa invece la produzione di rifiuti pericolosi, per esempio materiali contenenti amianto. Chi non è iscritto usa il FIR cartaceo, vidimato digitalmente dal portale RENTRI.

Il FIR digitale va stampato durante il trasporto?

Non è obbligatorio stamparlo: durante il trasporto il formulario digitale può viaggiare come stampa oppure essere mostrato da un telefono o da un tablet. La stampa serve ai controlli su strada ma non sostituisce il formulario: firme e accettazione del destinatario restano nel file digitale.

Serve la firma digitale per firmare il FIR?

Servono strumenti di firma elettronica conformi alle specifiche del RENTRI. Oltre ai certificati qualificati, il RENTRI offre una firma remota con un proprio certificato di dominio, valido solo all'interno del sistema e usabile anche dall'app.

Posso affidare gli adempimenti RENTRI alla mia associazione di categoria?

Sì. Il D.M. 59/2023 permette ai produttori di delegare le associazioni imprenditoriali nazionali, le loro società di servizi o il gestore del servizio di raccolta. La delega non sposta la responsabilità: il produttore risponde dei dati inseriti. I delegati trasmettono i dati del registro entro la fine del secondo mese successivo all'annotazione.

Il gestionale che uso già può mandare i dati al RENTRI?

Sì, se è interoperabile, cioè se usa le API ufficiali con un certificato riconosciuto. Chiedi al produttore se il supporto c'è già e se copre anche il FIR digitale, non solo il registro. Se manca, si può aggiungere un collegamento esterno senza cambiare programma: ne parliamo nella pagina sulle integrazioni tra software.

Cosa faccio se il RENTRI non funziona mentre devo far partire un carico?

Dipende da dove sta il guasto. Se il disservizio è del RENTRI, il Ministero pubblica un avviso sul portale e valgono le modalità operative del decreto direttoriale 319/2025; per i rallentamenti temporanei c'è il decreto direttoriale 254 del 9 settembre 2026. Se il problema è tuo, per esempio la connessione o l'identità digitale, valgono le misure dell'allegato 2 al decreto direttoriale 25/2026: si annota la stampa del FIR con la dicitura prevista e si invia via PEC la dichiarazione di indisponibilità entro il primo giorno lavorativo dopo la fine del problema.

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