Accessibilità del sito web: chi ha l'obbligo e chi no
Dal 28 giugno 2025 l'accessibilità del sito web è un obbligo per una parte delle aziende. Chi rientra nell'European Accessibility Act, chi è esente e cosa conviene fare comunque.
- Contrasto del testoalmeno 4,5 a 1
- Uso da tastieramenu, filtri e carrello
- Focus visibilesu link e pulsanti
- Etichette dei campi2 mancano nel pagamento
- Testi alternativi14 immagini da descrivere
- Errori nei modulidicono cosa correggere
Il D.Lgs. 82/2022 obbliga a rendere accessibili i siti e le app che vendono ai consumatori, più pochi altri servizi come banche e trasporti. Sono esenti le microimprese che forniscono servizi (meno di 10 persone, fatturato o bilancio fino a 2 milioni di euro). Un sito vetrina, o che vende solo ad altre imprese, di norma non rientra.
Si legge spesso che dal 2025 tutti i siti aziendali devono essere accessibili, pena multe salate. Il testo di legge dice un'altra cosa: l'obbligo esiste, ma riguarda servizi precisi e lascia fuori una parte ampia delle imprese.
Qui lo ricostruiamo sui testi, con i link. Per il tuo caso concreto la parola finale spetta a un legale.
Cosa dice il D.Lgs. 82/2022 e da quando si applica
Il D.Lgs. 82/2022 recepisce la direttiva europea 2019/882, nota come European Accessibility Act. Si applica ai prodotti e ai servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025. Per i siti web conta l'elenco dei servizi dell'articolo 1, comma 3:
- Servizi di comunicazione elettronica
- Servizi che danno accesso ai contenuti audiovisivi
- Siti, app, biglietti elettronici e informazioni dei trasporti passeggeri aerei, in autobus, ferroviari e per vie navigabili
- Servizi bancari per consumatori
- Libri elettronici e relativi software
- Servizi di commercio elettronico: per la maggior parte delle aziende è la voce che conta
L'articolo 2 definisce i servizi di commercio elettronico così:
"forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo"
Consumatore è la persona fisica che compra per fini estranei alla sua attività professionale. Le parole che decidono sono quindi due, consumatore e contratto: un sito che vende a privati rientra, un sito che presenta l'azienda o vende solo ad altre imprese di norma no.
Chi è obbligato: casi pratici
Queste sono letture del testo applicate a situazioni frequenti. Non sostituiscono un parere, ma mostrano dove passa la linea.
| Situazione | Esito | Perché |
|---|---|---|
| Negozio online di arredamento che vende a privati, 25 persone | Rientra | Commercio elettronico verso consumatori |
| Lo stesso negozio con 6 persone e 1,5 milioni di euro di fatturato | Esente | Microimpresa che fornisce servizi |
| Sito aziendale con catalogo e modulo per chiedere un preventivo | Di norma no | Sul sito non si conclude un contratto |
| Portale ordini riservato a rivenditori con partita IVA | Di norma no | Il cliente non è un consumatore |
| Hotel con 30 persone che vende soggiorni e incassa dal proprio sito | Rientra | Contratto con un consumatore concluso a distanza |
| Agenzia immobiliare con annunci e modulo di contatto | Di norma no | Il sito informa e raccoglie contatti |
| Azienda con sede fuori dall'Unione e 15 persone che vende online a privati in Italia | Rientra | Offre il servizio a consumatori nell'Unione |
Nell'ultimo caso conta dove sono i clienti, non dove ha sede l'azienda: per il decreto è fornitore di servizi anche chi "si offre di fornire tale servizio ai consumatori nell'Unione".
L'esenzione per le microimprese, e i suoi limiti
Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti di accessibilità: lo dice l'articolo 3, comma 3. Per l'articolo 2 è microimpresa l'impresa che occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- Persone occupate
- 6 · limite: meno di 10
- Attività
- vende online a privati
- Fatturato annuo
- 1,5 milioni · entro i 2
- Totale di bilancio
- 2,4 milioni · oltre i 2
- Esito
- Esente: è una microimpresa che fornisce servizi
- Con 10 persone non si è più microimpresa, qualunque sia il fatturato.
- L'esenzione vale per chi fornisce servizi. Chi fabbrica i prodotti dell'articolo 1, comma 2, come computer, terminali di pagamento ed e-reader, non è esente.
- Se l'azienda fa parte di un gruppo, chiedi al commercialista come si contano persone e fatturato.
- Le soglie cambiano con l'azienda: chi cresce oltre, entra nell'obbligo.
Onere sproporzionato, contenuti esclusi e periodi transitori
Anche chi è obbligato ha alcune eccezioni, ma vanno documentate. L'articolo 13 applica i requisiti solo finché non richiedono una modifica sostanziale della natura del servizio o un onere sproporzionato.
La valutazione segue i criteri dell'allegato V e si conserva per almeno cinque anni. Fuori dalle microimprese, chi la usa ne informa l'autorità; non la può invocare chi riceve finanziamenti per migliorare l'accessibilità.
Alcuni contenuti restano fuori (articolo 1, comma 5) e alcune situazioni hanno un periodo transitorio (articolo 25):
| Cosa | Regola |
|---|---|
| Video e audio preregistrati e documenti d'ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025 | Esclusi |
| Mappe online | Escluse, se le informazioni essenziali sono accessibili |
| Contenuti di terzi che l'azienda non finanzia, non sviluppa e non controlla | Esclusi |
| Archivi non aggiornati dopo il 28 giugno 2025 | Esclusi |
| Contratti di servizio conclusi prima del 28 giugno 2025 | Invariati fino alla scadenza, ma non oltre cinque anni |
| Prodotti già usati per fornire il servizio | Utilizzabili fino al 28 giugno 2030 |
Chi controlla e quanto costano le sanzioni
Sui servizi vigila AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale (articolo 21). Esamina i reclami degli utenti, verifica la conformità e, se trova un servizio non accessibile, chiede di correggerlo entro un termine. Se le correzioni non arrivano, può ordinare di oscurare il servizio o di ritirare l'app dallo store.
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Servizio non conforme ai requisiti di accessibilità | Da € 5.000 a € 40.000 |
| Mancato adeguamento alle misure correttive | Da € 2.500 a € 30.000 |
| Mancata collaborazione con l'autorità | Da € 2.500 a € 30.000 |
Per l'articolo 24 l'importo tiene conto dell'entità della non conformità, del numero di prodotti o servizi coinvolti e del numero di utenti. Norme, linee guida e canali per le segnalazioni sono sulla pagina di AgID dedicata all'accessibilità.
La legge 4/2004: grandi aziende e chi riceve contributi pubblici
Accanto al decreto resta la legge 4/2004, nata per la pubblica amministrazione. L'articolo 3 la estende a due gruppi di privati:
- chi offre servizi al pubblico tramite siti web o app con un fatturato medio, negli ultimi tre anni, superiore a 500 milioni di euro (comma 1-bis);
- chi usufruisce di contributi pubblici o agevolazioni per erogare i propri servizi tramite sistemi informativi o internet (comma 1).
Le aziende sopra i 500 milioni pubblicano una dichiarazione di accessibilità, da aggiornare ogni anno entro il 23 settembre secondo le linee guida AgID per i privati. Se non si adeguano dopo la diffida di AgID rischiano una sanzione fino al 5% del fatturato.
Per i soggetti della legge 4/2004 l'articolo 4 rende nulli i contratti per realizzare o modificare siti e app che non prevedono i requisiti di accessibilità. Per chi eroga anche servizi coperti dal D.Lgs. 82/2022, dal 28 giugno 2025 dichiarazione e nullità dei contratti lasciano il posto alle regole del decreto (articolo 25, comma 3).
Il secondo gruppo è quello che si trascura più facilmente: se un portale o un servizio online è finanziato con un bando pubblico, fai leggere l'articolo 3 al tuo legale prima di partire.
WCAG 2.1 AA ed EN 301 549: cosa significa in pratica
Il decreto elenca i requisiti nell'allegato I e considera conforme chi rispetta le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione (articolo 14). Il riferimento tecnico usato oggi è la norma europea EN 301 549, a cui rimanda anche AgID, che per i contenuti web riprende alla lettera i criteri WCAG 2.1 di livello AA.
Nella sua scheda sulle norme europee, però, il W3C indica per l'European Accessibility Act già le WCAG 2.2, pubblicate il 5 ottobre 2023 con nove criteri in più: chi rifà il sito oggi fa bene a partire da quelle. Tradotto in controlli concreti, questi sono i punti di base:
- Contrasto tra testo e sfondo di almeno 4,5 a 1 per il testo normale (criterio 1.4.3)
- Tastiera: tutto si usa da tastiera, menu e finestre comprese, con il focus sempre visibile (2.1.1 e 2.4.7)
- Immagini con un testo alternativo che dice cosa mostrano (1.1.1)
- Moduli: campi con un'etichetta e messaggi d'errore che spiegano cosa correggere (3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3)
- Struttura: titoli in ordine e lingua dichiarata in ogni pagina, anche in un sito multilingua (1.3.1 e 3.1.1)
- Video e PDF: video con sottotitoli e documenti leggibili da un lettore di schermo
- Acquisto: per chi vende online, identificazione, firma elettronica e pagamento utilizzabili anche con le tecnologie assistive, come chiede l'allegato I
Chi rientra nel decreto deve anche spiegare, nelle condizioni generali o in un documento equivalente, come il servizio rispetta i requisiti (articolo 12 e allegato IV). È un documento diverso dalla dichiarazione di accessibilità della legge 4/2004.
E i requisiti riguardano il sito, non un pulsante aggiunto sopra:
Un widget sopra la pagina
- Cambia colori e dimensioni del testo
- Non aggiunge le etichette mancanti ai moduli
- Non rende completabile da tastiera un pagamento che non lo è
Correzioni nel codice
- Etichette ed errori spiegati in ogni modulo
- Focus visibile e uso da tastiera in menu e carrello
- Pagamento completabile con un lettore di schermo
Cosa conviene fare anche se non sei obbligato
Se la tua azienda è esente, o il sito è una vetrina, l'obbligo non c'è. Ci sono però buone ragioni per lavorare comunque verso il livello AA quando fai o rifai un sito web aziendale:
- le aziende obbligate possono chiederlo ai fornitori per i servizi che integrano nei loro;
- se superi le soglie o apri un negozio online, il sito è già pronto;
- titoli in ordine, testi alternativi ed etichette aiutano anche i motori di ricerca e chi legge dal telefono;
- un modulo accessibile arriva compilato meglio: se le richieste finiscono nel CRM o nel gestionale, etichette chiare ed errori spiegati riducono i contatti incompleti.
Su un sito nuovo l'accessibilità pesa poco se è prevista dall'inizio. Su WordPress conta la qualità di tema ed estensioni, ognuna con il proprio codice; su un sito sviluppato su misura il codice è uno solo, e chi lo mantiene lo corregge alla fonte.
In entrambi i casi non si fa una volta sola: ogni pagina nuova può romperla, quindi va dentro la manutenzione del sito. Come si tratta in bilancio la spesa, a canone o una tantum, è nella guida su software, ammortamento e agevolazioni.
Come lavoriamo sull'accessibilità
Quando ci chiedi un sito o un portale, prima di cominciare guardiamo con te se il servizio sembra rientrare nel decreto; nei casi dubbi la conferma spetta al tuo legale. Su un sito che esiste già di solito si parte dalle pagine chiave: scheda prodotto, carrello, pagamento, registrazione.
Nella proposta scriviamo a quali criteri lavoriamo e cosa resta a tuo carico, come i PDF e i contenuti che carichi tu.
Se non rientri, lo diciamo lo stesso, così nessuno ti vende un adeguamento che non ti serve. I servizi sono nelle pagine sui siti web aziendali e su portali web e app; gli obblighi che riguardano chi ti fornisce il software, come GDPR e NIS2, sono nella guida sul fornitore di software e le norme.
Domande frequenti
Un sito vetrina deve essere accessibile per legge?
Di norma no. Il D.Lgs. 82/2022 riguarda i siti con cui si concludono contratti con i consumatori e pochi altri servizi, come banche e trasporti; un sito che presenta l'azienda e raccoglie richieste non conclude contratti. Fanno eccezione le aziende private con fatturato medio oltre 500 milioni di euro e chi riceve contributi pubblici per erogare i propri servizi online, che rientrano nella legge 4/2004.
Il mio e-commerce è online da prima del 2025: devo rifarlo?
Non da zero, ma se vendi a privati e non sei una microimpresa il servizio che offri oggi deve rispettare i requisiti. La data del 28 giugno 2025 salva i contenuti vecchi, come video e documenti pubblicati prima e gli archivi non più aggiornati, e i contratti di servizio conclusi prima per al massimo cinque anni; non salva il negozio in sé. Di solito si parte da una verifica delle pagine chiave: scheda prodotto, carrello, pagamento, registrazione.
Basta un plugin o un widget di accessibilità per essere in regola?
No. I requisiti riguardano come è costruito il sito: etichette dei campi, uso da tastiera, contrasto, struttura dei titoli, pagamento completabile con un lettore di schermo. Un pulsante aggiunto sopra la pagina può cambiare colori o dimensioni del testo, ma non aggiunge le etichette mancanti né rende usabile un carrello che non lo è. Le correzioni si fanno nel codice.
Quanto costa rendere accessibile un sito esistente?
Dipende più dai modelli di pagina che dal numero di pagine: correggere il modello della scheda prodotto sistema tutte le schede insieme. Pesano poi i PDF e i video da adeguare e il carrello, soprattutto se il pagamento passa da servizi esterni. Se il sito va comunque rifatto, conviene prevedere l'accessibilità nel progetto nuovo invece di adeguare il vecchio; ne parliamo nella pagina sui siti web aziendali.
L'app per i clienti o l'area riservata rientrano nell'obbligo?
Un'app con cui i privati comprano rientra come il sito: la definizione di commercio elettronico cita espressamente i servizi per dispositivi mobili. Un'area riservata dove i clienti aziendali scaricano DDT e fatture, o un portale per i fornitori, di norma no, perché dall'altra parte non c'è un consumatore. Per questi progetti vedi portali web e app.
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